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formazione sicurezza lavoro

La soluzione per attuare quanto richiesto dal decreto legislativo 81/2008 in merito alla informazione e formazione generale dei lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli art. 36 e 37 del d.Lgs. 81/2008.

 

Il kit didattico OttoUno è soluzione per attuare quanto richiesto dal decreto legislativo 81/2008 in merito alla informazione e formazione generale dei lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli art. 36 e 37 del d.Lgs. 81/2008.

Art. 36. Dlgs 81 08 Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attivita' della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresi' affinche' ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita' svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attivita' di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle
parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresi', che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I.
Ferme restando le disposizioni gia' in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede e' definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente
comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Il Videocorso OttoUno aiuta il datore di lavoro o il consulente a risolvere gli obblighi di formazione e informazione previsti dalla legge per tutti i lavoratori, efficacemente, economicamente ed in modo ripetibile. Abbinato al corso un poster che illustra la segnaletica di sicurezza.

PROGRAMMA DEL CORSO:

  1.  Aspetti normativi e legislativi
    - Il Decreto legislativo 81 del 2008

  2. Aspetti generali
    - La valutazione dei rischi aziendali e i pericoli in azienda
    - Il Servizio di prevenzione e protezione
    - Il Documento di analisi dei rischi
    - La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
    - Le figure chiave della sicurezza in azienda
    - Il Medico competente
    - Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
    - Il preposto
    - I lavoratori

  3. I rischi per la salute
    - Le informazioni sulla tutela della maternità e paternità al lavoro

  4. I rischi dell’ambiente di lavoro
    - I luoghi di lavoro (luoghi di passaggio, cadute, scale, segnaletica)

  5. Le misure di prevenzione generali
    - Le procedure di primo soccorso
    - La gestione dell’emergenza e dell’evacuazione
    - Le procedure antincendio e di utilizzo di estintori e idranti

  6. Le misure di prevenzione specifiche
    - Il lavoro al videoterminale (compreso l’utilizzo dei PC portatili)
    - La movimentazione manuale dei carichi
    - Attrezzature di lavoro
    - Il rischio elettrico
    - Dispositivi di protezione individuale
    - Agenti cancerogeni e biologici


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Pagina aggiornata al 18/05/2012.

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